L’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva alcuni giorni di riposo per uno stato influenzale con febbre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 194 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 16 Gennaio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24377 del 03 Novembre 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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