I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 42 L. 247/2012 e 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 07 Novembre 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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