In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede penale perché il fatto non costituiva più reato a seguito di depenalizzazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 07 Novembre 2016 (sospensione)
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