Sospensione per l’avvocato che produca documenti “nuovi” in violazione delle preclusioni processuali

L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell’art. 50 cdf che disciplina il ”Dovere di verità” (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio un documento solo con la comparsa conclusionale, ammettendo che la tardiva produzione documentale non era dovuta a negligenza, bensì quale vero e proprio “stratagemma per impattare ed attirare l’attenzione del giudice in modo dirompente ai fini del giudizio” in quanto tesa a “provare la falsità dei testi di controparte”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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