Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, purché sia stata esercitata l’azione penale nelle forme di cui all’art. 405 c.p.p. e sempreché in quel momento il termine prescrizionale non sia già maturato (Nel caso di specie, il procedimento penale, seppure rubricato, non era mai “formalmente” iniziato per la avvenuta archiviazione da parte del GIP).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 07 Dicembre 2007 (sospensione)
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