La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

L’art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Maggio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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