Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata “per mero errore nella formazione del fascicolo”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Maggio 2014 (avvertimento)
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