Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente

Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera impugnata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 24 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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