Il COA di Vibo Valentia chiede di sapere se possano essere stipulate – ai fini dell’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari – convenzioni con università che non abbiano sede nel circondario dell’Ordine.

Come ricorda lo stesso COA, l’articolo 1, comma 2, della Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 stipulata tra il Consiglio Nazionale forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche prevede che “i Consigli dell’Ordine possono stipulare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi”.
La ratio di tale previsione è, evidentemente, quella di dare rilievo ad un criterio di prossimità territoriale al fine di favorire le reciproche relazioni e la cooperazione tra COA e Università locali, di consentire ai praticanti iscritti nel circondario di anticipare il semestre durante gli studi e – anche e soprattutto – di agevolare la necessaria verifica, da parte del COA, dell’effettivo e proficuo svolgimento del semestre anticipato. Per tutte queste ragioni, come peraltro ritenuto dal Consiglio nazionale forense con il proprio parere n. 12 del 16 gennaio 2019 (consultabile a questo indirizzo: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69044) che integralmente si richiama, il criterio di prossimità territoriale deve ritenersi inderogabile. Al quesito, pertanto, deve essere data risposta negativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment