Avanti al Consiglio Nazionale Forense possono essere impugnati atti aventi natura decisoria e comunque suscettibili di incidere sugli interessi in gioco ovvero sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, a pena di inammissibilità del ricorso altrimenti proposto (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il Consiglio dell’ordine si limitava a preannunciare l’intenzione di assumere successivi provvedimenti).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 16 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
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