Al primo quesito non può che rispondersi richiamando il tenore letterale della norma, la quale circoscrive le ipotesi di revoca all’irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero – in assenza delle medesime – alla sussistenza di motivate ragioni di opportunità che ostino alla prosecuzione delle attività di notifiche in proprio. Si ritiene che l’irrogazione di sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, renda necessaria la revoca dell’autorizzazione: diversamente, si finirebbe paradossalmente per mantenere un’autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti).
Quanto al secondo quesito, la norma è chiara nel parlare di revoca dell’autorizzazione e non già di una sua sospensione: pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l’avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.
Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
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