Il COA di Taranto formula quesito in merito all’interpretazione del par. 3.1.3 delle Linee guida n. 12, adottate dall’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nella parte in cui consente l’iscrizione – senza limiti temporali né quantitativi – degli avvocati negli elenchi per l’affidamento dei servizi legali. Si chiede di sapere, in particolare, se alla luce di tale previsione gli enti pubblici possano subordinare l’iscrizione nei suddetti elenchi ad avvocati in possesso di una determinata anzianità di iscrizione.

Occorre premettere che le Linee Guida n. 12 sono state impugnate dal Consiglio nazionale forense con ricorso del 27.12.2018, ancora pendente.
Ad ogni buon conto, non sussiste alcuna base normativa – né nelle linee guida, né altrove – per ritenere che l’iscrizione degli avvocati negli elenchi formati dalle pp. aa. per l’affidamento di servizi legali possa andar soggetta a requisiti di anzianità. D’altro canto, il passaggio delle linee guida richiamato nel quesito sembra riferirsi, piuttosto, all’impossibilità di circoscrivere temporalmente la durata dell’iscrizione nell’elenco, ovvero di prevedere un numero massimo di avvocati che possano esservi iscritti.

Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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