Ancorché non espressamente previsto dall’art. 81 DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia), a far data dal 1° gennaio 2017 (triennio 1/1/2014-31/12/2016) l’assolvimento dell’obbligo formativo (rectius, il possesso dell’attestato di formazione continua) costituisce requisito per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 11 L. n. 247/2012 e 25, co. 7, Regolamento CNF n. 6/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
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