L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969 (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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