La reiscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione. Pertanto, il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera (quesito)
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