La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, sicché lo stesso non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 162 del 7 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 31 Marzo 2017 (sospensione)
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