In particolare, chiede di sapere – nel silenzio del regolamento interno – se sia consentito procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO in assenza di dimissioni, morte o impedimento dei medesimi; e se sia possibile l’esercizio del voto, nonché l’assunzione di cariche nel CPO da parte di componenti non eletti, ma designati dal COA.
Occorre premettere che – a mente dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12 – la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CPO è demandata a regolamento del consiglio dell’ordine. Il CNF, pertanto, si è limitato ad elaborare due schemi di regolamento, l’uno per l’elezione l’altro per il funzionamento dei CPO, rispetto ai quali i COA ben possono – nell’esercizio della propria autonomia, discostarsi, fatto salvo ovviamente il rispetto della legge e dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali.
Deve altresì premettersi che appare alquanto dubbia la possibilità di prevedere – come fa l’articolo 2, comma 1, del regolamento interno – la presenza di una quota di componenti designati dal COA, a ciò ostando la lettera dell’articolo 25, comma 4 della legge professionale, che espressamente parla di componenti “eletti”.
Quanto, infine, alla prospettata possibilità di procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO, mentre gli stessi siano validamente in carica (vale a dire in assenza di dimissioni, morte o incompatibilità), questa deve essere esclusa, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera (quesito)
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