AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Avvocato nominato componente di collegio arbitrale – Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico – Rilievo disciplinare – Sussistenza – Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale – Irrilevanza – Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell’art. 55 del codice deontologico forense l’assunzione e l’esercizio dell’incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell’avvocatura garantendo l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato. (massima uff.)

Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

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