Art. 30 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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