In particolare, il COA chiede di sapere se sia possibile ritenere la suddetta equipollenza nel caso in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario, sebbene prossimo a concludersi, non abbia avuto termine.
La chiara formulazione del comma 13 dell’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 – a mente del quale “per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398” – non consente di dare risposta affermativa al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 52 (quesito)
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