Nel procedimento disciplinare, come nel giudizio civile ex art. 345 c.p.c, i mezzi di prova orale dedotti dal ricorrente in sede di ricorso, non possono essere ammessi se non nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; infatti il potere istruttorio del giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Aprile 2016 (sospensione)
0 Comment