Procedimento disciplinare: i limiti all’ammissione di prove in sede di appello

In tema di procedimento disciplinare, sebbene l’art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto ammettersi, per la prima volta avanti al CNF, una articolata prova per testi, peraltro ritenuta comunque inconferente e di nessuna utilità al fine dell’accertamento dei fatti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. del Paggio), sentenza n. 160 del 7 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Aprile 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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