In tema di procedimento disciplinare, sebbene l’art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto ammettersi, per la prima volta avanti al CNF, una articolata prova per testi, peraltro ritenuta comunque inconferente e di nessuna utilità al fine dell’accertamento dei fatti).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Aprile 2016 (sospensione)
0 Comment