L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 21 Novembre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23593 del 27 Ottobre 2020 (respinge)
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