La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 21 Novembre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23593 del 27 Ottobre 2020 (respinge)
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