Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’abogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi il titolo di “Avvocato”, quand’anche accanto al titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante (Nel caso di specie, l’incolpato utilizzava nella propria carta intestata, subito dopo il proprio titolo di “Abogado”, quello di “Avvocato”, asserendo che quest’ultimo era apposto quale traduzione del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 04 Dicembre 2014 (sospensione)
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