Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 04 Dicembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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