La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione ed in considerazione della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 05 Dicembre 2019 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Settembre 2013 (sospensione)
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