In tema di procedimento disciplinare, il giudice della deontologia ha l’obbligo di convocare l’iscritto, ma è onere di quest’ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di difendersi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 05 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 05 Dicembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24378 del 03 Novembre 2020 (respinge)
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