Nel caso di illecito deontologico permanente, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato, in sede di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione con inserimento di una vocatio in ius assente nella copia notificata alla controparte).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 05 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 05 Dicembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24378 del 03 Novembre 2020 (respinge)
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