Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell’illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del “nomen juris” dell’incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 7530 del 25 marzo 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

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