Il perfezionamento del contratto di patrocinio non presuppone il rilascio di una procura alle liti né il versamento di un acconto

Con il contratto di patrocinio, il legale viene incaricato di svolgere la prestazione professionale secondo lo schema negoziale del mandato e sono irrilevanti per la sua conclusione sia il rilascio di una procura “ad litem” – che è richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale – sia il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, in quanto il mandato può essere anche gratuito mentre, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 28 Ottobre 2019 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 07 Luglio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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