Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 123 del 28 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 20 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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