Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisione del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 06 Novembre 2014 (sospensione)
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