Il professionista che apponga una firma falsa del cliente sull’assegno e sulla quietanza di pagamento, che incassi somme di spettanza del cliente e le restituisca solo dopo alcuni mesi, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 2 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 02 Marzo 1998 (sospensione)
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