Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa -Revoca del mandato – Astensione dalla difesa – Omessa comunicazione – Legittimità.

Non commette illecito deontologico e non viola il dovere di difesa il professionista che, dopo essere stato revocato dall’incarico, si sia astenuto dal comparire in udienza, senza aver preventivamente giustificato al giudice la propria assenza, anche in considerazione del fatto che nell’udienza in questione non era necessaria la presenza del difensore e poteva essere nominato, come in effetti è stato, un difensore d’ufficio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 24 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 20 settembre 2000, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 20 Settembre 2000 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 24 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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