Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, il comportamento dell’avvocato che acquisti e spenda banconte false, così compromettendo l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale (Nel caso di specie, il professionista -che svolgeva la funzione di Giudice di Pace- veniva condannato alla pena della reclusione di anni uno e mesi sei dopo essere stato arrestato in flagranza in quanto sorpreso nell’atto di spendere banconote false, dallo stesso precedentemente acquistate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Calabrò), sentenza n. 120 del 28 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Ottobre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24896 del 06 Novembre 2020 (respinge)
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