Il provvedimento di costituzione della sezione disciplinare e di nomina del Consigliere Istruttore non è immediatamente impugnabile al CNF (né al TAR)

Il provvedimento del Presidente del CDD di costituzione della Sezione disciplinare e di nomina del Consigliere Istruttore è un atto endoprocedimentale non suscettibile di autonoma impugnazione dinanzi al CNF, né tantomeno dinanzi al giudice amministrativo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. De Michele), sentenza n. 119 del 28 ottobre 2019

NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 71 del 29 luglio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 61 del 16 luglio 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Ottobre 2015 (apertura procedim.to)
abc, Giurisprudenza CNF

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