E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 I° comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 20 Settembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Marzo 1999
0 Comment