L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare

Le attività preliminari svolte dal Consiglio territoriale a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 116 del 19 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Ottobre 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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