Le attività preliminari svolte dal Consiglio territoriale a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Ottobre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (censura)
0 Comment