E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 I° comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 2 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 20 Settembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 02 Giugno 1997
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