Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione :
presso l’ente da cui egli dipendeva era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione all’elenco speciale del professionista che anche prima della trasformazione non era titolare dello status di iscritto all’elenco speciale, né aveva una legittima aspettativa, ed inoltre non provava l’assegnazione in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 30 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 20 Settembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Settembre 1999
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