Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Dovere di riservatezza – Comunicazione del mandato di cattura e dell’interrogatorio dal proprio assistito ad altro soggetto – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non commette illecito deontologico e violazione del dovere di riservatezza l’avvocato che, venuto a conoscenza del mandato di cattura emesso nei confronti di un suo cliente ed avuta copia dell’interrogatorio, non secretato ex art. 329 c.p.p., lo comunichi, autorizzato dal cliente, ad altro avvocato coinvolto nella vicenda. (Nella specie è stata confermata la decisione di archiviazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 settembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 20 Settembre 2000 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Settembre 1996 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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