Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti

Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Novembre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment