Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che si appropri di somme avute in ragione del mandato. (Nella specie, considerando che il trattenimento di alcune somme era stato autorizzato dal cliente e che altre somme trattenute erano state parzialmente restituite, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi cinque). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Novembre 1998 (sospensione)
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