Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l’avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi, concordando tutta l’attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 100 del 9 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 09 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 06 Dicembre 2014 (sospensione)
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