La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione ed in considerazione della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 94 del 7 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 07 Ottobre 2019 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera n. 1 del 16 Febbraio 2016 (sospensione)
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