La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, di talché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Ottobre 2019 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Ottobre 2014 (sospensione)
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