Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista contattava clienti altrui offrendo la propria assistenza legale gratuita per ottenere risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto, allegando alla comunicazione stessa una procura alle liti da sottoscrivere ed un foglio notizie da compilare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Ottobre 2019 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Ottobre 2014 (sospensione)
0 Comment