La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all’incolpato

Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

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