Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2506 del 04 Aprile 2020 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 13 del 18 Aprile 2019
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