Nell’Albo, alla voce relativa alla posizione dell’iscritto, deve essere annotato qualunque accadimento relativo alla continuità dell’iscrizione. Pertanto, in caso di cancellazione e successiva iscrizione, ferma restando la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione, dovranno essere annotate entrambe le date di iscrizione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
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