Il COA di Potenza chiede di sapere se, in caso di reiscrizione a seguito di cancellazione su istanza, debba essere indicata quale data di iscrizione nell’Albo quella più recente, ovvero quella di prima iscrizione.

Nell’Albo, alla voce relativa alla posizione dell’iscritto, deve essere annotato qualunque accadimento relativo alla continuità dell’iscrizione. Pertanto, in caso di cancellazione e successiva iscrizione, ferma restando la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione, dovranno essere annotate entrambe le date di iscrizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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